Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9529 - pubb. 07/10/2013

Diritto reale su cosa altrui sconosciuto al compratore e garanzia per vizi, presupposti

Tribunale Mantova, 20 Agosto 2013. Est. Bernardi.


Vendita di cose immobili – Servitù di acquedotto costituita mediante decreto prefettizio pubblicato sul foglio annunzi legali della provincia – Natura non apparente del vincolo – Rimedio di cui all’art. 1489 c.c. – Ammissibilità – Risoluzione – Condizioni per l’esercizio dell’azione – Applicabilità del criterio di cui all’art. 1455 c.c..



Ove il diritto reale su cosa altrui risulti imposto in forza di uno specifico provvedimento amministrativo (nel caso di specie servitù di acquedotto costituita con decreto prefettizio pubblicato sul foglio annunzi legali della provincia), può presumersene la conoscenza solo da parte del proprietario del bene ma non anche da parte del promissario-compratore, il quale quindi può far valere nei confronti del promittente-venditore l'obbligo di garanzia derivante dall'art. 1489 c.c. se l’esistenza del vincolo sia stata taciuta da costui in sede di stipula del contratto preliminare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’esistenza di uno ius in re sulla cosa venduta legittima ex art. 1489 c.c. il compratore a far valere la risoluzione di quest'ultimo o una riduzione del prezzo ma la risoluzione non può essere automaticamente pronunziata dovendosi stabilire, ai sensi dell'art. 1480 c.c., secondo le circostanze, che il compratore non avrebbe acquistato la cosa gravata dall'onere; questa valutazione valutazione deve essere effettuata avendo riguardo al criterio generale sancito dall’art. 1455 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale