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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9514 - pubb. 02/10/2013.

Interesse pubblico alla conservazione dell'impresa e par condicio creditorum nella liquidazione coatta amministrativa


Cassazione civile, sez. I, 22 Aprile 2013. Est. Bernabai.

Liquidazione coatta amministrativa - Concordato - Concordato speciale - Interesse pubblico - Contenuto - "Par condicio creditorum" - Derogabilità per obbligazione di pari rango - Limiti - Fattispecie.


In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, la disciplina integrale dell'istituto desumibile dall'art. 214 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche operate con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) e la sua autonomia dal concordato fallimentare comportano che l'interesse pubblico si attua nel solo potere di scegliere circa la convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa, in quanto ai creditori, pur non chiamati all'approvazione della proposta, spetta il diritto di presentare opposizione, così provocando il sindacato giurisdizionale sul rispetto del principio della "par condicio creditorum", derogabile esclusivamente in presenza di cause legittime di prelazione o, quanto al trattamento dei crediti di pari rango, per effetto di espresse previsioni di leggi speciali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non giustificato il diverso trattamento tra creditori chirografari di pari rango in relazione all'importo dei crediti, fondato sull'asserito interesse pubblico sotteso alla conservazione dei consorzi agrari, non assumendo rilievo neppure la circostanza - di mero fatto - che, per la modestia dell'ammontare complessivo delle obbligazioni integralmente soddisfatte, l'eventuale parità di trattamento avrebbe comportato un beneficio minimo ai creditori delle somme più ingenti). (massima ufficiale)

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