Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9513 - pubb. 02/10/2013

Curatore in qualità di terzo ed inefficacia nei suoi confronti della disposizione di cui all'articolo 2710 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2013, n. 11017. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Curatore agente in revocatoria - Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 2710 cod. civ. - Inapplicabilità.



L'art. 2710 cod. civ., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicchè non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo. (massima ufficiale)


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