Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9510 - pubb. 01/07/2010

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Appello Napoli, 06 Agosto 2013. .


Concordato preventivo – Omologazione ex art. 182 l. fall. – Creditori non ammessi o ammessi per un importo inferiore – Legittimazione – Sussistenza.



Non vi è alcuna norma che imponga ai creditori non ammessi – ovvero ammessi per un importo inferiore a quello da loro vantato – nell’elenco dei creditori presentato dal debitore che abbia proposto il concordato, come eventualmente rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171, comma 1, l. fall., di contestare tale indicazione prima della chiusura dell’adunanza dei creditori, a pena di decadenza. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

L’art. 176, comma 2, l.fall. consente espressamente ai creditori esclusi – evidentemente dal giudice delegato – dal voto e dal calcolo delle maggioranze necessarie ai fini dell’approvazione del concordato di opporsi a tale esclusione «in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze». (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il tribunale deve, in sede di omologazione, riesaminare d’ufficio i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditori adottati dal giudice delegato ai soli fini del voto e del computo delle maggioranze, anche in assenza di opposizioni in proposito. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)