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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9499 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Napoli, 18 Luglio 2013. .

Impugnazione sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo ex art. 18 l. fall. – Interpretazione – Sussistenza.


Il primo comma dell’art. 18 l. fall. prevede che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento possa essere proposto – oltre che dal debitore dichiarato fallito (salvo, verosimilmente, il caso in cui abbia chiesto la dichiarazione del proprio fallimento) – «da qualunque interessato» (come, d’altronde, era in precedenza stabilito per l’opposizione e per l’appello avverso detta sentenza previsti dal medesimo articolo nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e, rispettivamente, nel testo risultante da tali modifiche, poi ulteriormente modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per tale dovendo intendersi non già chi è titolare di un generico interesse economico od anche solo morale alla revoca della dichiarazione di fallimento, bensì soltanto chi è titolare di situazioni giuridiche in qualche misura in concreto modificate o suscettibili di essere modificate, anche indirettamente, da tale dichiarazione e dalla contestuale apertura della procedura concorsuale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)