Concordato con riserva: il termine concesso non può essere prorogato una seconda volta
Tribunale di Terni, 16 Settembre 2013. Pres., est. Paola Vella.
Concordato con riserva - Termine di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. - Ammissibilità di una seconda proroga - Fattispecie - Esclusione.
Il termine concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. per il deposito della documentazione e del piano di concordato preventivo non può essere prorogato una seconda volta qualora sia già stata concessa una prima proroga nella misura massima prevista e ciò anche se il termine così complessivamente concesso non superi la misura massima accordabile (gg. 120 + 60). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)