Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9462 - pubb. 01/07/2010

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Appello Napoli, 27 Agosto 2013. .


Notifiche postali – Dichiarazioni rese all’Ufficiale postale – Autenticità – Sussistenza.



Secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui la notifica sia effettuata mediante consegna a persona che si trova nella casa del destinatario e dichiari di essere addetta alla casa o, comunque, incaricata dal destinatario di ricevere gli atti a lui diretti, una volta che la speciale relazione intersoggettiva – in base alla quale la legge presume che l’atto, consegnato a mani di persona diversa dal destinatario, venga portato a conoscenza di costui – sia stata attestata da una dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario e, poi, trasposta nella relazione da questi redatta, e una volta che il notificante abbia depositato in causa tale relazione di notificazione, null’altro il notificante medesimo deve fare per dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto che rendono la notificazione legittima, in quanto niente consente di presumere che non risponda al vero la dichiarazione raccolta dall’ufficiale giudiziario. Pertanto, la contestazione della controparte, destinataria dell’atto, in ordine alla veridicità dell’indicata dichiarazione, integra una vera e propria eccezione, per sorregger la qual, secondo i principi generali sull’onere della prova, è la stessa parte che l’ha sollevata a doverne provare il fondamento. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)