Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9458 - pubb. 01/07/2010

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Appello Catanzaro, 22 Luglio 2013. .


Società di capitali – Liquidazione volontaria – Criteri della liquidazione deliberati dall’assemblea di cui all’art. 2487 cod. civ. – Sussistenza.

Società di capitali – Liquidazione volontaria – Obblighi degli amministratori di rendiconto e di consegna ai liquidatori di cui all’art. 2487 bis cod. civ. – Sussistenza.

Società di capitali – Liquidazione volontaria – Obblighi di rendicontazione sulle attività di liquidazione e di redazione bilancio da parte dei liquidatori di cui all’art. 2490 cod. civ. – Sussistenza.



Lo stato di liquidazione non determina di per sé la cessazione dell’attività di impresa, perché la liquidazione stessa è attività d’impresa sebbene svolta in modo funzionale alla liquidazione: l’assemblea dei soci, chiamata a deliberare sui criteri in base al quale deve svolgersi la liquidazione, decide anche sugli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, eventualmente anche di singoli rami in funzione del suo migliore realizzo (art. 2487 cod. civ.). Inoltre va ricordata la previsione, di cui all’art. 2487 bis, terzo comma, cod. civ., secondo cui gli amministratori che cessano dalla carica devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, nonché quella di cui all’art. 2490 cod. civ. circa l’obbligo dei liquidatori di redigere il bilancio e di presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione dell’assemblea. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)