Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9453 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Piacenza, 27 Giugno 2013. .


Procedimento civile - Prova testimoniale civile - Ammissione - Modo di deduzione - Termini - Giusto processo - Violazione - Conseguenze.



Viola l’art. 111 Cost. un’applicazione dell’art. 281-ter c.p.c., che determini la con-creta elusione delle norme regolatrici del processo e segnatamente: a) del regime delle preclusioni istruttorie, che imponeva a pena di decadenza la formulazione delle istanze istruttorie entro la prima udienza di comparizione, con la conseguenza che qualora il giudice non rilevi tale decadenza e fondi la sua decisione su una prova tardivamente acquisita al processo, la sentenza così pronunciata contiene un vizio di nullità derivante dalla violazione di una norma sul procedimento, che, secondo le regole ordinarie, si traduce in un motivo di impugnazione, che è onere della parte soccombente proporre; b) degli artt. 230 e 244 c.p.c., applicabili anche davanti al giudice di pace, che disciplinano modi e termini delle deduzioni istruttorie di prova orale, prescrivendone l’articolazione in capitoli specifici e separati. (Fattispecie in cui il giudice di pace aveva autorizzato la “eventuale richiesta per mezzi istruttori” ad altra udienza (la terza) fissata per la discussione “con eventuali testi” e a tale udienza ne aveva disposto l’escussione nonostante l’assenza di ogni indicazione di testi, di citazione testimoniale, e di capitolato di prova, articolato direttamente dal g.d.p. nelle forme di un interrogatorio libero). (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)