Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9383 - pubb. 02/09/2013

Scioglimento dei contratti pendenti parte integrante del piano e limiti al controllo autorizzativo del tribunale

Tribunale Pistoia, 09 Luglio 2013. Pres. Est. D’Amora.


Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Aspetto integrante della proposta e del piano soggetto al consenso dei creditori ed all'omologa.



Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. costituisce un aspetto integrante e qualificante della proposta e del piano di concordato che, secondo le regole generali, acquista efficacia non tramite una manifestazione di volontà del debitore sia pur autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato, ma a seguito del raggiunto consenso della maggioranza qualificata dei creditori e della successiva omologa. Pertanto, ove il concordato non giunga alla sua fisiologica conclusione (rinuncia alla domanda, revoca o mancato omologazione del concordato) nessuna alterazione definitiva dello statuto del contraente in bonis si sarà verificata. L'autorizzazione, dunque, non determina di per sé l'effetto sostanziale del definitivo scioglimento del contratto, ma solo quello procedimentale di consentire al proponente di presentare ai creditori una proposta e un piano che lo prevedano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale
Segnalazione di: Avv. Tommaso Stanghellini