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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9369 - pubb. 05/08/2013.

Sospensione dei termini nel concordato con riserva: dichiarazione di urgenza della procedura e contemporanea pendenza del procedimento per dichiarazione di fallimento, distinzione


Tribunale di Terni, 31 Luglio 2013. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo con riserva - Pendenza di ricorso per dichiarazione di fallimento - Applicazione della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Dichiarazione di urgenza della procedura di concordato preventivo con riserva - Presupposto dell'urgenza in re ipsa.


Con riferimento alla questione della applicabilità della sospensione feriale dei termini al termine fissato dal tribunale sul ricorso ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F., va osservato che laddove sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento - fattispecie da cui l’art. 161, comma 10, L.F. fa discendere l’abbreviazione dei termini alla misura minima prevista - è proprio la necessità di coordinamento tra i due procedimenti (in ipotesi attraverso la loro riunione) a rendere “trasmissibile”, per connessione, l’esonero dalla sospensione feriale dal primo al secondo; e così anche nel caso in cui l’istanza di fallimento sopravvenga al deposito del ricorso ex art. 161 L.F., dovendo il tribunale essere comunque nelle condizioni di valutare contemporaneamente, per contemperarli, l’interesse del debitore e dei creditori ad una regolazione concordataria o fallimentare della crisi o dell’insolvenza. Laddove, invece, non siano pendenti procedimenti per la dichiarazione di  fallimento, l’astratto assoggettamento del procedimento concordatario alla sospensione feriale può essere ovviato solo attraverso l’apposita dichiarazione di urgenza, con provvedimento giudiziale non impugnabile in calce al ricorso, nei casi in cui “la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”; in proposito va tuttavia detto che il presupposto dell’urgenza, e del possibile pregiudizio ad essa sotteso, risulta pressoché in re ipsa nei procedimenti di pre-concordato, ove si considerino: i) a carico dei creditori, i pesanti effetti dell’automatic stay di cui all’art. 168 L.F. (tanto più considerandosi che tra le iniziative precluse, dalla pubblicazione del ricorso fino alla definitività del decreto di omologa, figurano anche le azioni cautelari, le quali sono invece espressamente sottratte alla sospensione feriale), oltre ai possibili pregiudizi economici derivanti dal protrarsi della gestione imprenditoriale, con maturazione di crediti prededucibili; ii) nei confronti del debitore, l’eventualità che debbano essere autorizzati atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7 L., ovvero finanziamenti e pagamenti di crediti anteriori (art. 182 quinquies L.F.); iii) con riguardo agli interessi generali, la presenza di specifici obblighi informativi periodici, anche in prevenzione di possibili condotte fraudolente del debitore ai sensi dell’art. 173 L., ora rinforzati dalle modifiche apportate all’art. 161, commi 6, 7 e 8, dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in corso di conversione),   sotto il profilo della obbligatorietà, della periodicità (almeno mensile) e della vigilanza (da parte del Commissario Giudiziale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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