Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9355 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Torino, 11 Febbraio 2013. .


Procedimento monitorio - Opposizione a decreto ingiuntivo - Mancata o tardiva opposizione - Passaggio in giudicato del decreto.



Nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata. Nonostante l’art. 647 c.p.c. non lo preveda espressamente, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l’intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l’efficacia propria del giudicato sulla base dell’art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l’opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile e dell’art. 656 c.p.c., il quale prevede l’impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell’art. 647 unicamente  per revocazione  straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell’art. 404 secondo comma). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)