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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9350 - pubb. 31/07/2013.

Concordato con riserva e sospensione feriale dei termini


Tribunale di Catania, 25 Luglio 2013. Est. Fichera.

Concordato preventivo con riserva - Termine concesso dal tribunale - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità.


Il termine di giorni 60 accordato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. è soggetto alla sospensione feriale. Ai sensi dell’art. 36-bis l.fall., nell’ambito della legge fallimentare riformata, non sono, infatti, soggetti a sospensione feriale i soli termini previsti per i reclami ex art. 26 e 36 e, nell'ambito del concordato preventivo, la corte di cassazione ha già ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini a quelli previsti dall’art. 181 L.F. in ragione della natura eccezionale delle deroghe a tale principio che, nell’ambito della materia concorsuale, sono limitate ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca (Cass. 4 febbraio 2009, n. 2706). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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