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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9326 - pubb. 29/07/2013.

Anticipazioni in conto corrente e opponibilità alla procedura del patto di compensazione


Cassazione civile, sez. I, 01 Settembre 2011. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Concordato preventivo - Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente - Ricevute incassate dalla banca dopo l'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata - Compensazione con altri crediti della banca verso il correntista poi fallito - Legittimità - Condizioni e limiti.


In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il correntista - successivamente ammesso al concordato preventivo - agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto); solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che nè l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, nè gli organi concorsuali - ove alla prima procedura ne sia conseguita altra - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito) (1). (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Catia Amista



Il testo integrale

(1) I contratti bancari nel concordato preventivo: le aperture di credito con utilizzo del portafoglio sbf
1.I rapporti pendenti nel concordato preventivo; 2.I contratti bancari in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo; 3.L’art.45 L.F.; 4. Il patto di compensazione; 5. Gli interventi della giurisprudenza di merito volti a limitare gli effetti della compensazione.

1.I rapporti pendenti nel concordato preventivo
Il D.L. 22 giugno 2012 n.83 ha introdotto l’art.169 bis L.F. che disciplina i contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo. In precedenza non era prevista alcuna regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti nell’ambito del concordato preventivo ed il mancato richiamo dell’art. 72 L.F., nel corpo delle norme applicabili al concordato, ha portato a ritenere che i contratti in corso di esecuzione proseguissero naturalmente nel concordato preventivo. Di conseguenza sembrava pacifico che i contratti dovessero essere eseguiti secondo le norme di diritto comune. Le conseguenze dei questa impostazione sono evidenti: il debitore poteva proseguire nei contratti in essere prevedendo nel piano il sostenimento dei costi dell’adempimento, oppure poteva risolverli anticipatamente sostenendo i costi di natura risarcitoria. In entrambi i casi si sottraevano risorse ai creditori concorsuali.
Autorevole dottrina (Fabiani) suggeriva di dichiarare di dichiarare nel piano quali contratti il debitore intendesse sciogliere. In questo modo l’inadempimento, realizzandosi prima dell’apertura della procedura, genera un credito risarcitorio di natura concorsuale.
L’art.169 bis introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n.83 disciplina la sorte dei contratti in corso di esecuzione prevedendone generalmente la prosecuzione salvo la facoltà concessa al debitore di sciogliersi previa autorizzazione del Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, del Giudice delegato. Il debitore può peraltro chiedere la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. All’indennizzo riconosciuto al contraente in bonis è esplicitamente attribuita natura concorsuale.
Lo scioglimento non si applica alla clausola compromissoria contenuta nel contratto.
La facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto non si applica ai contratti di lavoro subordinato, ai preliminari di compravendita trascritti aventi ad oggetto l’abitazione principale oppure la sede principale dell’impresa dell’acquirente, ai contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare (art.2447 decies c.c.) ed alle locazioni di beni immobili.

2.I contratti bancari in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo
La regola della prosecuzione è ovviamente applicabile anche ai contratti bancari in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.
In particolare già prima della novella di cui all’art.169 bis L.F., la giurisprudenza affermava che non si sciogliessero i contratti di sconto (trib. Milano 17/3/1986), il contratto di conto corrente bancario e il mandato in rem propriam.
Il permanere dei contratti bancari anche dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo pone problemi in ordine alla possibilità o meno che la banca trattenga le somme incassate dopo l’ammissione alla procedura in forza di un mandato irrevocabile all’incasso e di compensare le predette somme con i proprie crediti ante concordato.
Infatti per la dottrina il contratto di conto corrente bancario è qualificato contratto innominato misto, “risultante dalla unione di più prestazioni, proprie di altri contratti nominati, che si coordinano intorno a una prestazione principale di mandato…” (G.Molle “Manuale di diritto bancario” Giuffrè ). Nel contratto di conto corrente confluiscono, infatti, diverse operazioni riconducibili a forme contrattuali disciplinate, quali il mandato (per gli incarichi conferiti alla banca), la convenzione di assegno, la regolamentazione in c/c delle operazioni di pagamento ed incasso, con l’innesto di un’apertura di credito “allorquando la disponibilità del correntista derivi … dalla messa a disposizione di somme da parte della banca” (G.Cottino Diritto commerciale – Vol.II – Cedam).
E’ del tutto consueto che i rapporti bancari si sviluppino in forme che prevedano con regolamentazione in conto corrente aperture di credito per utilizzo del cosiddetto castelletto s.b.f. con attribuzione alla banca di un mandato irrevocabile all’incasso.
In alcuni casi la tecnica bancaria ha portato ad affiancare al contratto di apertura di credito per utilizzo del sbf o di anticipazione su fatture, singoli contratti che prevedono la vera e propria cessione del credito.
Nell’apertura di credito per anticipazione sbf o di fatture l’estinzione dei finanziamenti concessi avviene, di norma, con i pagamenti eseguiti direttamente alla banca da parte dei debitori del cliente affidato.
Il minor rischio, rispetto all’apertura di credito in c/c, giustifica l’applicazione di tassi debitori inferiori rispetto a quelli praticati sugli scoperti di conto corrente.
Le aperture di credito per portafoglio s.b.f. possono essere utilizzate “con disponibilità immediata” o a “valuta maturata”, di cui solo la prima forma di utilizzo rappresenta una vera e propria concessione di credito in quanto consente al cliente di disporre del valore dei propri crediti commerciali senza attenderne la scadenza.
Infatti, il portafoglio s.b.f. può essere tecnicamente gestito attraverso tre procedure:
1) accredito diretto nel c/c ordinario con valuta adeguata degli effetti presentati s.b.f. Questa forma si utilizza per i clienti che ricorrono saltuariamente alla presentazione di effetti s.b.f.
2) accredito su un conto transitorio fruttifero su cui maturano interessi con liquidazione trimestrale; l’accredito è eseguito con valuta adeguata; l’importo degli effetti è girato al c/c ordinario con valuta in giornata. In questo modo gli accrediti hanno sempre valuta posteriore agli addebiti talchè sul conto maturano solo interessi debitori. Questa forma di utilizzo è adottata per clienti che presentano con frequenza effetti s.b.f. ed hanno un c/c ordinario costantemente a debito.
3) rilevazione in un conto evidenza che non matura interessi ma che risulta collegato al c/c ordinario sul quale gli interessi debitori vengono calcolati a tassi inferiori qualora il saldo debitore sia “coperto” da importi presenti nel conto evidenza.
La complessità delle forme con cui possono essere di fatto sviluppati i finanziamenti per anticipazione del portafoglio commerciale presenta non pochi problemi ai fini della determinazione del soggetto legittimato ad incassare i crediti che vengono a maturazione dopo il deposito della domanda di concordato.

3.L’art.45 L.F.
Con riguardo all’apertura di credito per utilizzo del portafoglio commerciale (nelle forme di castelletto s.b.f., anticipazioni di fatture, ecc.) posto che il contratto, al pari di tutti gli altri, non si scioglie automaticamente, occorre preliminarmente valutare se in epoca anteriore al deposito della domanda sono state poste in essere cessioni del credito opponibili alla massa.
Il richiamo esplicitamente operato dall’art.167 all’art.45, induce a ritenere che i crediti in quanto non oggetto di cessione notificata al debitore ceduto in epoca anteriore al deposito del ricorso costituiscano risorse del concordato disponibili per i creditori ammessi al concorso.
Di qui la necessità di verificare per ogni singolo istituto di credito e per ogni tipologia di anticipazione, l’esistenza di atti di cessione dei crediti opponibili alla massa.
Infatti, nell’ambito dei rapporti bancari il foglio commerciale può essere oggetto di un mandato all’incasso, con patto di compensazione o meno, oppure può essere ceduto all’istituto di credito.
Le implicazioni sono diverse: nel mandato all’incasso le somme ricevute dalla banca, dopo il deposito della domanda di cp, devono essere riversate alla procedura mentre nel caso di cessione del credito gli incassi anche successivi al deposito della domanda purchè riferiti a cessioni perfezionate prima sono definitivamente acquisiti dalla banca.

4.Il patto di compensazione
La discriminazione fra cessioni del credito e mandato all’incasso del credito peraltro non risolve da sola la questione dell’attribuzione degli incassi ricevuti dalla banca nel corso della procedura.
Infatti il contratto di conto corrente potrebbe contenere un patto di compensazione (o patto di annotazione ed elisione in conto di partite di segno opposto) che secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.I, 1/9/2011, n.17999; Cass. Sez.I, 7/3/1998 n.2538; Cass.,sez.I,5/8/1997 n.7194) attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse già oggetto di anticipazione al cliente.
La situazione inoltre può “essere desunta e provata dalla stessa clausola “salvo buon fine”, in quanto integrante il significato di anticipazione con ovvio obbligo di restituzione” (Cass. Cass., sez.I, 1/9/2011, n.17999
L'operatività del patto di compensazione trova fondamento nella stretta interdipendenza tra tutte le clausole che regolano il contratto di conto corrente, "ivi compresa quella con la quale le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse per conto del correntista. Il patto, infatti, è connesso in modo essenziale al negozio di credito bancario strutturalmente collegato al potere attribuito alla banca (in forza di un mandato, o per effetto di una cessione di credito) di riscuotere il credito del correntista, nel senso che attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di satisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozio e patto non possono che essere interdipendenti. In simile prospettiva, però, risulta inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica incentrata sulla prosecuzione - nel corso di una procedura concorsuale minore - del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l'obbligazione di dar esecuzione all'incarico di incassare le ricevute, ma con esclusione del patto (va ribadito, inscindibile rispetto a quel rapporto) della "compensazione " attraverso il mezzo tecnico della annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca" (cfr. Cass. civ., sez. I, 2539/1998).
In tale prospettiva, sembrerebbe che presupposto della possibilità per la banca di incassare le somme riscosse (e in precedenza fatte oggetto di anticipazione) sia il perdurare del rapporto di conto corrente.

5.Gli interventi della giurisprudenza di merito volti a limitare gli effetti della compensazione.
I recenti interventi della giurisprudenza di merito oltre mostrano un’accresciuta attenzione al tema della opponibilità del patto di compensazione nell’ambito dei rapporti bancari indicando soluzioni che consentano di conservare alla massa le risorse date dagli incassi dei crediti anticipati.
Applicando il nuovo art. 169 bis L.F. alcuni Tribunali hanno accolto le richieste di scioglimento/sospensione dei contratti di apertura di credito per anticipazione su fatture, anticipo export e anticipo su ricevute bancarie sbf formulate dal proponente il concordato preventivo e questo al fine di evitare che gli istituti di credito potessero opporre il patto di compensazione. (Trib. Di Monza 16.1.2013; Trib. Busto Arsizio 16.1.2013; Tribunale Como 5.1.2012; Tribunale Piacenza 1.3.2013).
La tutela delle ragioni dei creditori ammessi al concorso è tale da il Tribunale di Lucca si è discostato dall’orientamento espresso dalla cassazione ritenendo non operante la compensazione richiamando l’art.56 L.F. e la ratio ad esso sotteso vale a dire “quella della necessaria cristallizzazione del passivo concorsuale per il massimo soddisfacimento dei creditori concorsuali”.
Il tema della applicabilità dell’art. 169 bis L.F. ai contratti di apertura di credito con anticipazione su crediti è tutt’altro che risolto. Tribunale di Vicenza 25.6.2013 ha, infatti, negato la sospensione/risoluzione delle anticipazioni bancarie ritenendo il contratto non pendente in considerazione del fatto che l’istituto di credito, alla data di presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto alla propria prestazione mettendo a disposizione del correntista le somme dell’anticipazione.