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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9298 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Udine, 08 Maggio 2013. .

Insinuazione al passivo – Domande ultratardive – Art. 101 LF – Termine di insinuazione – Avviso ex art. 92 LF – Conoscenza del creditore dell’apertura del concorso – Causa non imputabile – Insussistenza.


L’art. 101, ultimo comma, LF consente al creditore che non abbia avuto la possibilità di attivarsi senza sua colpa per ragioni connesse alla natura del credito o ad altre cause parimenti non imputabili (mancato avviso del curatore) di insinuarsi con la domanda ultratardiva nel termine fissato dal primo comma del medesimo articolo, decorrente dalla data in cui è venuta meno la ragione ostativa alla presentazione dell’istanza, salvo che il curatore non dimostri che il creditore era comunque a conoscenza dell’apertura del concorso, in particolare per essere stato avvisato ai sensi dell’art. 92 LF. (Nel caso di specie il creditore – un ente impositore – non poteva addurre come cause a lui non imputabili i ritardi derivanti dall’organizzazione interna del servizio di riscossione, con l’invio all’Esatto s.p.a. degli avvisi di accertamento e il tardivo avviso di quest’ultima del mancato pagamento, poiché era stato tempestivamente avvertito dell’apertura della procedura concorsuale e della data di verifica delle domande tempestive). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)