Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9252 - pubb. 10/07/2013

Revocatoria di ipoteca accessoria ad un mutuo per debito chirografario preesistente ed ammissione al passivo della somma erogata

Cassazione civile, sez. I, 28 Gennaio 2013, n. 1807. Est. Ragonesi.


Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Debito chirografario garantito da mutuo ipotecario - Negozio indiretto - Configurabilità - Revocabilità dell'ipoteca - Sussistenza - Conseguenze.



Qualora venga dichiarato il fallimento dell'obbligato, è revocabile ex art. 67 legge fall. l'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, ma la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare. (massima ufficiale)


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