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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9244 - pubb. 08/07/2013.

Reintegrazione nel possesso, demolizione di un bene appartenente a più soggetti e litisconsorzio necessario


Tribunale di Torino, 23 Aprile 2013. Est. Di Capua.

Reintegrazione possesso - Azione che comporta la demolizione del bene - Litisconsorzio necessario tra i comproprietari - Necessità.


Qualora gli autori materiali e/o morali dello spoglio siano più di uno, l’azione di reintegrazione può proporsi di regola nei loro confronti congiuntamente o separatamente, in quanto nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l’esigenza del litisconsorzio necessario, il quale ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, legittimati passivi all’azione di spoglio sono anche i comproprietari e/o compossessori che per effetto della demolizione del bene subirebbero gli effetti della condanna. In questo caso, nel giudizio possessorio, il litisconsorzio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione del possesso comporti la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprietà o nel possesso di più persone. In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari e/o compossessori dell’opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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