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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9221 - pubb. 04/07/2013.

Penali per la risoluzione anticipata del mutuo bancario e privilegio ipotecario


Tribunale di Cagliari, 20 Giugno 2013. Est. M. Teresa Spanu.

Accertamento del passivo - Mutuo - Penale per risoluzione anticipata - Privilegio - Insussistenza.


A norma degli artt. 54 L.F. e 2855 c.c. a, vanno collocati in privilegio ipotecario soltanto gli interessi e le spese, mentre rimangono escluse altre voci accessorie, quali eventuali commissioni e/o provvigioni pretese dal mutuante, non contemplate espressamente dalle disposizioni regolanti il privilegio, insuscettibili per la loro natura tipica di estensione analogica. E’ pertanto irrilevante a questo fine il richiamo operato dal creditore alle note riportate nel quadro D della nota di iscrizione ipotecaria, laddove la determinazione della somma per la quale era stata concessa l’ipoteca comprende tutte le voci contrattuali, ma non vale certamente ad ampliare il dettato normativo a crediti non previsti come privilegiati. (Maria Peralda) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Maria Peralda



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