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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9155 - pubb. 24/06/2013.

Sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato con riserva e diritto della banca di compensare gli incassi anche in data successiva alla domanda di concordato


Appello di Brescia, 19 Giugno 2013. Est. Spina.

Concordato con riserva - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Applicazione dell'articolo 169 bis L.F..

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Applicazione dell'articolo 169 bis L.F. - Presupposti - Continuità aziendale - Necessità.

Procedure concorsuali - Rapporti bancari - Compensazione degli incassi ricevuti da terzi successivamente all'apertura della procedura su un portafoglio presentato all'incasso - Ammissibilità.


L’applicazione dell'articolo 169 bis L.F. ai concordati con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. non può ritenersi pacifica. Il citato articolo 169 bis non contiene, infatti, alcun riferimento alle domande presentate ai sensi del sesto comma dell'articolo 161; non è poi possibile escludere una certa contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva - tesa a creare gli effetti protettivi del patrimonio del debitore in attesa della proposta di concordato - e la stabilità e definitività che caratterizzano la decisione sulla sorte dei contratti pendenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I provvedimenti di cui all'articolo 169 bis L.F. debbono essere pronunciati in funzione della continuità aziendale (in capo allo stesso debitore o ad altro imprenditore), avuto riguardo alle concrete ed attuali esigenze della gestione dell'impresa, in relazione, ad esempio, a contratti superflui o relativi a beni o attività da liquidarsi, ovvero in qualche modo eccessivamente onerosi, alla salvaguardia dei livelli produttivi o fattispecie simili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve considerarsi legittima la compensazione effettuata dalla banca dei pagamenti ricevuti da terzi in relazione al portafoglio presentatole dalla debitrice ed oggetto di anticipazione qualora il credito anticipato al cliente sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale e la riscossione del relativo credito sia invece posteriore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Rocchi



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