Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9141 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torino, 31 Agosto 2012. .


Società - Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione - Presenza di redditi non soddisfatti e di rapporti non ancora definiti - Sopravvenienze attive - Successione dei soci - Comunione potenziale ex articolo 1110 c.c. - Attribuzione dei beni residui dei soci in regime di comunione - Legittimazione ad agire dei soci per ottenere pro quota il soddisfacimento dei crediti della società estinta.



A seguito delle tre pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione in data 22 febbraio 2012, rispettivamente, n. 4060, n. 4061 e n. 4062, la cancellazione dal Registro delle Imprese produce l’estinzione della società di persone anche in presenza di crediti non soddisfatti e di rapporti non ancora definiti. Tra i rapporti non ancora definiti rientrano le c.d. sopravvenienze attive e passive ma, mentre per queste ultime il legislatore è intervenuto con una specifica previsione prevedendo, dopo la cancellazione, la responsabilità dei soci e/o dei liquidatori nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti (sia pure entro certi limiti), per le sopravvenienze attive non si è provveduto a dettare alcuna specifica disciplina. Considerato, tuttavia, che anche in presenza di sopravvenienze attive non può ritenersi possibile una sopravvivenza della società né una sua reviviscenza, deve concludersi che in tale ipotesi si verifichi un fenomeno di successione delle sopravvenienze nei confronti dei soci, divenendo le stesse oggetto di una comunione potenziale e particolare che non ha titolo nella legge (ex art. 1100 c.c.), ma trova origine nell’estinzione della sovrastruttura cui era imputato il bene residuo. Ne discende la necessaria attribuzione di quei beni residui ai soci, non essendovi altri possibili destinatari, con il conseguente instaurarsi del regime di comunione sui beni stessi. Dunque, una volta stabilito che la società cancellata è definitivamente estinta e che non può più avere alcuna capacità giuridica e processuale per agire per il recupero dei crediti, spetterà soltanto agli ex soci la legittimazione ad agire in giudizio ed a ottenere pro quota, secondo le norme sulla comunione, il soddisfacimento dei crediti di cui era titolare la società estinta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)