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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9136 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Parma, 24 Maggio 2013. .

Espropriazione di quota di srl - Scelta della tipologia di espropriazione e regime applicabile: esecuzione mobiliare, presso terzi o sistema misto - L’art. 2471 cc: valore della notifica al debitore, alla società e della pubblicità nel registro delle imprese - Nascita di un procedimento esecutivo ad hoc - Art. 497 cpc: termine decadenziale per formulare l’istanza di vendita dalla notifica al debitore.


Nel pignoramento di quote di srl, si deve considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto nuovo ed estraneo allo schema dell’espropriazione presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione del terzo di cui all’art 547 cpc e tanto meno instaurare il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (Ballati-Marini, Il pignoramento presso terzi, 2009, Maggioli, sentenza Trib Udine 18/02/2013). Visto che l’art. 2471 cc prevede che l’ordinanza che dispone la vendita da parte del GE debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente, se ne desume che, dal momento della notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento della quota decorra il termine di novanta giorni di cui all’art 497 cpc per formulare l’istanza di vendita e che, da questo punto di vista, la fase finale del pignoramento della quota di srl, torni nel solco della procedura espropriativa mobiliare. (ordinanza dottor. Ferretti, Tribunale di Parma del 20/05/2013). (Isabella Grassi) (riproduzione riservata)