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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9052 - pubb. 03/06/2013.

Concordato preventivo, anticipi erogati al salvo buon fine e autorizzazione ad esperire azioni giudiziarie nella fase di pre-concordato


Tribunale di Lucca, 21 Maggio 2013. Est. Silvia Mugnaini.

Concordato preventivo “con riserva” – Azione giudiziaria finalizzata alla conservazione del patrimonio del debitore ed alla tutela della pari condizione del creditori – Autorizzazione del Tribunale – Non necessità.

Concordato preventivo “con riserva” – Diritto della banca di trattenere, a titolo di compensazione, importi afferenti ad anticipi su ricevute bancarie erogati al debitore prima della data di efficacia del ricorso – Infondatezza.


Nel concordato preventivo “con riserva” ex art. 161, comma 6 L.F., nelle more del termine concesso per la presentazione del piano e della proposta di concordato, deve considerarsi atto di ordinaria amministrazione, effettuabile dal debitore senza autorizzazione del tribunale, ogni azione giudiziaria finalizzata alla conservazione del patrimonio del debitore ed alla tutela della pari condizione dei creditori. (Paolo Martini) (riproduzione riservata)

Deve essere disatteso l’orientamento giurisprudenziale di cui alla Sentenza della Cassazione n. 17999/2011, in base al quale le banche hanno diritto di trattenere gli importi, relativi ad anticipi erogati “al salvo buon fine”, ricevuti successivamente alla data di efficacia del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Ciò per il fatto che, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, esso risulta isolato e contrario ad altro orientamento ben più radicato e meditato (Cfr. Cassazione n. 10548/2009), in quanto massimamente rispettoso del principio generale enunciato dall’art. 56 L.F. e della ratio ad essa sottesa di cristallizzazione del passivo per il massimo soddisfacimento dei creditori concorsuali. (Paolo Martini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paolo Martini



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