Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9047 - pubb. 03/06/2013

Pagamento dei creditori nel concordato preventivo, assenza di verifica dei crediti, non vincolatività dei piani di riparto e valutazioni del liquidatore

Tribunale Bassano del Grappa, 28 Maggio 2013. Pres., est. Colbacchini.


Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo - Pagamento dei creditori - Procedura di verificazione dei crediti - Esclusione - Facoltà del liquidatore di modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, consistenza e rango dei crediti - Sussistenza.

Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo - Pagamento dei creditori - Modalità - Redazione di piani di riparto - Necessità - Esclusione - Diritto dei creditori ad ottenere il pagamento delle somme indicate nei riparti - Esclusione.



Le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono, diversamente da quanto accade per il fallimento, una procedura di verificazione dei crediti concorsuali. E’, quindi sempre possibile per il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti (Cass. 6859/1995) e il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contraddittorio con la procedura concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, il liquidatore procede alla distribuzione del ricavato tra i creditori nel modo che ritiene più opportuno, in quanto nessuna norma gli impone di procedere, come prescritto per il fallimento, alla redazione di piani di riparto, la redazione dei quali può tuttavia essere utile per sollecitare, prima di procedere alla distribuzione delle somme disponibili ed a scanso di responsabilità per il liquidatore, eventuali rilievi che rendano necessaria una modificazione dei piani stessi, con la precisazione che deve, in ogni caso, escludersi che la redazione di un piano di riparto conferisca ai creditori un diritto irrevocabile ad ottenere le somme in esso iscritte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabio Cesare



Il testo integrale


 


Testo Integrale