Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9016 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Benevento, 23 Aprile 2013. .


Concordato preventivo - Attestazione della veridicità dei dati - Verifica della reale consistenza del patrimonio dell'azienda - Accertamento delle varie componenti e loro valorizzazione - Relazione di stima - Accertamento della esigibilità dei crediti e del valore delle partecipazioni - Criterio di prudenza - Valutazione delle passività - Modalità.



Al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati di cui all'articolo 161, comma 3, L.F., il professionista deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono. Egli deve, quindi, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, ecc.) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, richiedendo apposite stime (senza che ciò lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e “concretamente esigibili”, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata. Il tutto con “criterio di prudenza” ovvero assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso. Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti. Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)