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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9014 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Benevento, 23 Aprile 2013. .

Concordato preventivo - Veridicità dei dati aziendali - Rappresentazione veritiera e corretta ex articolo 2423 c.c. - Corrispondenza al vero - Compiti del professionista attestatore - Verifica dei singoli elementi contabili ed extra contabili del piano - Rilevanza di crediti, capitale circolante e profili di rischio.


Il concetto di “veridicità” dei dati aziendali di cui all'articolo 161, comma 3, L.F. deve essere ricondotto a quello di “rappresentazione veritiera e corretta” ex art. 2423 c.c., e deve, quindi, essere inteso in termini di “corrispondenza al vero”. In questa prospettiva, il professionista attestatore è tenuto ad esaminare e verificare i singoli elementi contabili ed extracontabili su cui il piano concordatario si fonda, vale a dire tutti i dati di natura contabile, aziendalistica e giuridica rilevanti ai fini dell’attuabilità del piano, con la precisazione che particolare attenzione l’attestatore deve prestare agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (ad esempio, crediti rilevanti), alle componenti del capitale circolante che generano flussi di cassa (ad esempio, scorte, crediti, debiti, ecc.), ed agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell’attestazione (ad esempio, avviamenti di assets da dismettere, fondi di rischio ed oneri). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)