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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9013 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Benevento, 23 Aprile 2013. .

Concordato preventivo - Attestazione di veridicità dei dati aziendali - Natura del giudizio del professionista - Accertamento e attestazione della effettiva realtà dei dati - Necessità - Semplice dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili - Inadeguatezza.


Nel concordato preventivo, con specifico riguardo all’attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell’attestatore non può limitarsi a una mera dichiarazione di conformità, ovvero di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità, ma, al contrario, tale giudizio comporta che il professionista accerti e attesti che i dati in questione siano “effettivamente reali” (cfr. in tal senso Tribunale Firenze, 9 febbraio 2012, in Redazione Giuffrè, 2012; nonché Tribunale Mantova, 28 maggio 2012, in www.ilcaso.it, doc. 7257/2012, secondo cui “Il giudizio dell'attestatore di cui all'articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda, che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimoni, esaminando e vagliando i dati che lo compongono…”). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)