Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8957 - pubb. 16/05/2013

Rigetto della richiesta di omologa del concordato preventivo in assenza di opposizioni, potere di sindacato del tribunale sulla sussistenza del requisito di fattibilità del piano di concordato

Tribunale Perugia, 26 Ottobre 2012. Est. Arianna De Martino.


Concordato preventivo – Omologa – Assenza di opposizioni da parte dei creditori – Parere sfavorevole del commissario giudiziale ex art. 180 l. f. – Potere di sindacato del tribunale – Art. 173 l. f. – Fattibilità del piano di concordato – Rigetto della richiesta di omologa.



Il Tribunale può rigettare la richiesta di omologa del concordato preventivo, anche in assenza di formali opposizioni da parte dei creditori, laddove venga riscontrata in questa fase la mancata persistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità alla procedura, sulla base dell’attività di verifica condotta dal commissariogiudiziale, espressa nel parere ex art. 180, secondo comma. Deve negarsi, pertanto, che in sede di omologazione il controllo giudiziale si risolva in un mero riscontro dell’esito delle votazioni, ma si ammette anzi la legittimità del potere di sindacato del Tribunale sul requisito di fattibilità del piano di concordato, pur in assenza di opposizioni all’omologazione, anche alla luce del disposto di cui all’art. 173 l. fall.. (Valentina Pettirossi) (riproduzione riservata)


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