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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8954 - pubb. 16/05/2013.

Giurisdizione del giudice italiano e criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione nell'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento


Tribunale di Mantova, 15 Marzo 2013. Est. Gibelli.

Giurisdizione civile - Convenzione di Bruxelles del 1968 - Vendita internazionale con trasporto di merci e impegno del venditore al montaggio all'estero - Luogo di esecuzione della obbligazione - Fattispecie.


Al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano in base alla Convenzione di Bruxelles del 27/9/68 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971) il criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita (art. 5 n. 1) va riferito all'obbligazione su cui si basa la pretesa fatta valere dall'attore ed il luogo di esecuzione della stessa va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice adito, con la conseguenza che la giurisdizione del giudice italiano andrebbe esclusa in relazione a una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (nella specie fornitura di arredamento per un negozio di abbigliamento da aprire in Indonesia) proposta nei confronti di società estera dall'alienante che si è impegnato a vendere e a montare l'arredamento presso un centro commerciale all'estero, dovendo in tal caso considerarsi luogo di esecuzione dell'obbligazione quello in cui le operazioni di montaggio devono essere compiute. Peraltro la giurisdizione italiana va riconosciuta ai sensi dell'art. 6 n. 1 della predetta convenzione ove sia citata in giudizio anche altra società con sede in Italia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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