Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8941 - pubb. 15/05/2013

Domanda ultratardiva di insinuazione al passivo, contenuto del ricorso e indicazione delle ragioni di non imputabilità del ritardo

Tribunale Cagliari, 20 Dicembre 2012. Est. Tamponi.


Ammissione al passivo ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, L.F. - Onere del creditore di dedurre la causa di non imputabilità del ritardo - Omissione - Inammissibilità del ricorso.



Il creditore che intenda formulare domanda di insinuazione al passivo oltre il termine di cui all’art. 101 L.F., ha l’onere di rappresentare - e dimostrare - le circostanze da cui possa evincersi la non imputabilità del ritardo. Di tali ragioni giustificative, infatti, dovrà tenersi conto ai fini della predisposizione del progetto di stato passivo, di guisa da garantire a tutti i soggetti interessati, prima dell’udienza fissata per l’esame, di prendere adeguata posizione al riguardo. Il difetto di tale allegazione (così come previsto, simmetricamente, per l’omessa indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 93 L.F.) comporta la declaratoria di inammissibilità dell’istanza, rilevabile d’ufficio anche nell’eventuale, successivo, giudizio di opposizione. (Giampiero Tronci) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Giampiero Tronci


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