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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8933 - pubb. 13/05/2013.

L'altana (loggetta sopratetto tipica degli edifici veneziani) non integra sopraelevazione


Cassazione civile, sez. II, 28 Febbraio 2013, n. 5039. Est. Carrato.

Comunione e condominio - "Altana" - Qualificazione giuridica - Fabbrica in sopraelevazione - Esclusione - Valutazione ex art. 1102 cod. civ. - Necessità.


L'altana (loggetta sopratetto tipica degli edifici veneziani), non integra sopraelevazione agli effetti dell’art. 1127 cod. civ. e deve essere qualificata come forma d’uso del tetto, da valutare ai sensi dell’art. 1102 cod. civ..

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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