Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8890 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Novara, 20 Marzo 2013. .


Concordato preventivo - Accertamento dei crediti - Rilevanza esclusivamente ai fini del voto e del computo delle maggioranze - Contestazione del debitore - Decadenza - Esclusione - Revocabilità e immodificabilità dei provvedimenti fino alla chiusura delle operazioni di voto.



I creditori che non risultino inseriti nell'elenco predisposto dal debitore che chiede l'ammissione al concordato preventivo o in quello rettificato dal commissario giudiziale possono chiedere al giudice delegato il riconoscimento dei rispettivi crediti esclusivamente ai fini dell'ammissione al voto e del calcolo delle maggioranze. In sede di adunanza il debitore ha facoltà di rispondere e contestare i crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti, facoltà, questa, per la quale non è prevista decadenza alcuna, posto che l'ammissione o l'esclusione di eventuali crediti viene decisa sulla base di una verifica di carattere sommario ed i relativi provvedimenti, che hanno forma di decreto, possono essere revocati o modificati dallo stesso giudice delegato fino alla chiusura delle operazioni di voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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