Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8882 - pubb. 01/05/2013

Amministrazione straordinaria, reiezione della domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza senza dichiarazione di fallimento e reclamo alla corte d'appello

Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 2013, n. 6648. Est. Ceccherini.


Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Decreto di inammissibilità della domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza - Reclamo alla corte d'appello - Ammissibilità - Requisito dimensionale - Accertamento in ordine alla singola impresa pur inserita in un "gruppo" - Necessità.



In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, deve ritenersi reclamabile avanti alla corte di appello il decreto con cui sia ritenuta inammissibile, per difetto dei requisiti indicati dall’art. 2, lettere a) e b), del d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, la domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza senza la contestuale dichiarazione di fallimento della stessa impresa, riconoscendo la legittimazione a proporlo a quest’ultima, e precisando, altresì, che il requisito dimensionale indicato nell’art. 2, lettera a), del citato decreto va accertato con riferimento alla singola impresa richiedente e non con riguardo al gruppo del quale essa eventualmente faccia parte, escludendosi, inoltre, dal computo dei dipendenti occupati nell’ultimo anno quelli che lavorano nelle aziende cedute in affitto a terzi.


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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