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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8871 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Brindisi, 22 Marzo 2013. .

Ammortamento tempestivo del capitale - Rifiuto, da parte della banca - Principio di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. - 1175 c.c. - Violazione - Configurabilità.


Il rifiuto della Banca di addivenire all’ammortamento, con imputazione di quanto pagato dall’attrice anche in conto capitale – al fine di neutralizzare il fenomeno anatocistico di produzione di interessi su interessi – può costituire grave inadempimento e giustificare la risoluzione dei mutui ai sensi degli art. 1453 e ss del cod. civ., se. alla stregua delle circostanze del caso di specie, risulti contrario al principio di buona fede oggettiva. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)