Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8834 - pubb. 24/04/2013

Pre-accordo di ristrutturazione dei debiti, mancata omologazione e decadenza ex tunc degli effetti protettivi

Tribunale Novara, 16 Aprile 2012. Est. Guendalina Pascale.


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Inibitoria delle azioni esecutive e cautelari - Presupposti - Specificazione di determinate posizioni debitorie in sede di accordo definitivo - Ammissibilità.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive - Decorrenza - Saldatura con il successivo periodo della durata di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'accordo - Mancata omologazione - Decadenza ex tunc degli effetti protettivi.



La richiesta di inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 7, L.F. non postula l'esistenza di un accordo di ristrutturazione già formalizzato (cioè definitivo) bensì l'esistenza dei presupposti che esso si possa formare nel termine assegnato dal tribunale, sicché è possibile che il debitore si riservi di dettagliare e specificare determinati debiti in sede di accordo definitivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'effetto protettivo previsto dall'articolo 182 bis, comma 7, L.F. decorre dalla data di pubblicazione della relativa istanza nel registro delle imprese e si salda con quello successivo, della durata di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell'accordo  già formalizzato nel registro delle imprese. La saldatura determinata dal successivo decreto di omologazione acquista valore di ratifica ex tunc dell'anticipato effetto preclusivo del divieto di azioni esecutive e cautelari, così che in caso di mancata omologazione si determina la caducazione, sempre con effetto ex tunc, di entrambi gli effetti preclusivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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