Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8785 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Mantova, 07 Marzo 2013. .
Concordato preventivo - Suddivisione dei creditori in classi - Discrezionalità del proponente - Verifica del tribunale circa la genuinità del voto.
Nel concordato preventivo la scelta di effettuare una suddivisione dei creditori in classi è rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore proponente il concordato e il sindacato del tribunale deve limitarsi a verificare la presenza di omogeneità -per posizione giuridica e/o interesse economico- tra i creditori inseriti nella medesima classe, affinchè il voto espresso a maggioranza sia il più possibile genuino, evitando che il voto delle singole classi possa essere inquinato dalla posizione peculiare di taluno dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
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Le classi nel concordato preventivo
Formazione delle classi e autonomia privata - ∙ Valutazione del tribunale sulla formazione delle classi