Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8775 - pubb. 01/07/2010

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Appello Palermo, 15 Marzo 2013. .


Onere di riproporre le domande ed eccezioni non accolte in primo grado – Riproposizione per la prima volta in sede di udienza di precisazione conclusioni – Decadenza – Non sussiste.



Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., la parte vittoriosa in primo grado deve reiterare espressamente tutte le domande avanzate in primo grado, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, che, dunque, rappresenta il termine ultimo per l'utile riproposizione. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)