ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8745 - pubb. 08/04/2013.

Concordato con riserva e approvazione dei bilanci; diniego di concessione del termine e audizione del debitore


Tribunale di Pisa, 21 Febbraio 2013. Est. Francesca Picardi.

Concordato preventivo con riserva - Deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e della delibera di cui all'articolo 152 L.F. - Adempimento che deve precedere il deposito del ricorso.

Concordato preventivo con riserva - Concessione del termine per l'integrazione della documentazione e la presentazione del piano - Competenza del collegio.

Concordato preventivo con riserva - Concessione del termine per l'integrazione della documentazione e la presentazione del piano - Audizione del debitore - Non necessità.


I bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. da depositarsi unitamente al ricorso per concordato preventivo con riserva, devono essere stati effettivamente approvati e la pubblicazione della relativa delibera nel registro delle imprese deve precedere il deposito del ricorso, non potendo detto adempimento, al pari della delibera di cui all'articolo 152 L.F., essere compiuto nel termine concesso per la presentazione del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In caso di ricorso per concordato preventivo con riserva, la concessione del relativo termine spetta al Collegio. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)

Il diniego della concessione del termine di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. non presuppone l'audizione del debitore. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano


Il testo integrale