Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8726 - pubb. 03/04/2013

Credito garantito da ipoteca e prededuzione dei costi della procedura fallimentare

Tribunale Monza, 11 Gennaio 2013. Est. Silvia Giani.


Espropriazione forzata - Fallimento - Creditore titolare di ipoteca - Spese gravanti sul bene.

Fallimento - Accertamento del passivo - Costi della procedura suscettibili di prededuzione - Beni gravati da garanzia reale - Prededucibilità delle spese sostenute - Oneri di amministrazione e liquidazione dei beni.

Fallimento - Accertamento del passivo - Costi della procedura gravanti sul ricavato dalla vendita di beni ipotecati - Compenso del curatore - Amministrazione e liquidazione dei beni - Attività di ammissione al passivo del credito garantito.



Il creditore titolare di ipoteca su un bene facente parte dell’attivo fallimentare è tenuto a sopportare le spese della procedura che si riferiscano al bene gravato, avendosi riguardo sia a quelle specificamente sostenute per la sua gestione e liquidazione, sia a quelle generali riconducibili all’interesse e all’utilità anche potenziale del creditore garantito (Cass 4626/1999). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In ordine al problema dell’incidenza dei costi della procedura fallimentare, suscettibili di prededuzione ai sensi dell’art. 111 l.f., sulle somme provenienti dalla vendita di beni gravati da garanzia reale e destinate ad essere attribuite in sede di distribuzione ai creditori assistiti da tale garanzia, a prededucibilità delle spese sostenute per la procedura fallimentare è limitata ai beni oggetto di garanzie reali speciali, agli oneri correlati all’amministrazione e alla liquidazione di tali beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all’incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una specifica utilità ai creditori garantiti (Cass 4626/1999; Cass. 5104/1997). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il creditore ipotecario deve sopportare una parte del costo della procedura fallimentare che è rappresentato dal compenso dovuto al curatore, in considerazione delle attività da lui compiute, di amministrazione e di liquidazione dei beni ipotecati e volte a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore, nonché dell’attività svolta dal curatore stesso nella fase della verifica e dell’ammissione al passivo del credito garantito, del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso (Cas. 5104/1997). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale