ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8668 - pubb. 18/03/2013.

Uso esclusivo del marchio e divieto di commercializzazione dei prodotti tramite sistema selettivo


Tribunale di Palermo, 01 Marzo 2013. Est. Ruvolo.

Sistema di distribuzione selettiva – Terzo estraneo al sistema – Atto di concorrenza sleale ex art. 2598 comma III c.c. – Configurabilità – Sussiste.


Il titolare del marchio ha la facoltà di averne l’uso esclusivo e, conseguentemente, anche di vietare a terzi di commercializzare i prodotti contraddistinti dal segno in questione, e ciò anche tramite un sistema di distribuzione selettiva. Tale sistema è quello nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema. In tale contesto normativo di tutela del valore del marchio costituisce atto di concorrenza sleale la condotta consistente nel continuare a vendere prodotti di una certa marca anche dopo che il produttore ha reso noto che esiste un sistema di distribuzione selettiva fondato su accordi verticali. Tale condotta rischia di vanificare, almeno parzialmente, gli investimenti fatti dal produttore per promuovere i prodotti ed il marchio e per garantirsi il consolidamento dell’immagine e la fidelizzazione di una certa fascia di consumatori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale