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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8637 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Terni, 28 Dicembre 2012. .

Concordato preventivo - Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione - Incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in concordato - Criteri discretivi - Ratio dell'intervento autorizzatorio del giudice - Autorizzabilità degli atti non dannosi ma utili a prescindere dal costo dell'opera professionale.


Ai fini della opponibilità alla massa del credito del professionista, l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in concordato preventivo non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi: a) escluso che criterio discretivo utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell'impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso - anche se di costo elevato - allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico-legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante; c) si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento). Pertanto, in ipotesi di credito da conferimento di incarico professionale in corso di procedura, la ratio dell'intervento autorizzatorio del giudice sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è quella di far si che degli atti potenzialmente lesivi dell'integrità del patrimonio del debitore siano posti in essere con efficacia nei confronti dei creditori solo quelli non dannosi per i medesimi, posto che la situazione di crisi e il rischio di un'evoluzione infausta della stessa impongono cautele particolari a tutela della loro garanzia e così di verificare se, prescindendo dal costo dell'opera professionale, questa si presenti come certamente utile al fine della preservazione del patrimonio e della concreta possibilità dell'utile gestione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)