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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8635 - pubb. 11/03/2013.

Concordato preventivo con riserva, distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e incarichi necessari alla predisposizione della domanda, del piano e della relazione del professionista attestatore


Tribunale di Terni, 28 Dicembre 2012. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo - Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione - Distinzione e criteri - Idoneità dell'atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore - Tipologia.

Concordato preventivo -  Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione - Incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in concordato - Criteri discretivi - Ratio dell'intervento autorizzatorio del giudice - Autorizzabilità degli atti non dannosi ma utili a prescindere dal costo dell'opera professionale.

Concordato preventivo con riserva - Richiesta di autorizzazione a conferire incarichi professionali per l'assistenza della procedura, la redazione del piano e della relazione del professionista attestatore - Atto di straordinaria amministrazione - Esclusione.


In tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 legge fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi. Alla luce di questo principio, devono ritenersi di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa elevata - lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini della opponibilità alla massa del credito del professionista, l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in concordato preventivo non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi: a) escluso che criterio discretivo utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell'impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso - anche se di costo elevato - allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico-legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante; c) si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento). Pertanto, in ipotesi di credito da conferimento di incarico professionale in corso di procedura, la ratio dell'intervento autorizzatorio del giudice sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è quella di far si che degli atti potenzialmente lesivi dell'integrità del patrimonio del debitore siano posti in essere con efficacia nei confronti dei creditori solo quelli non dannosi per i medesimi, posto che la situazione di crisi e il rischio di un'evoluzione infausta della stessa impongono cautele particolari a tutela della loro garanzia e così di verificare se, prescindendo dal costo dell'opera professionale, questa si presenti come certamente utile al fine della preservazione del patrimonio e della concreta possibilità dell'utile gestione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve essere respinta la domanda con la quale il debitore, già ammesso alla procedura di concordato preventivo con riserva ex articolo 161, comma 6, L.F., chiede l'autorizzazione, ai sensi del settimo comma della citata norma, a conferire incarico professionale a determinati avvocati per la redazione del piano e della proposta di concordato preventivo e per la assistenza e consulenza della società concordataria in tutte le fasi procedurali, nonché ad altro professionista per la redazione della relazione attestata di cui all'articolo 161, comma 3, L.F. Gli atti in questione devono, infatti, essere considerati di ordinaria amministrazione, in quanto addirittura necessari per lo svolgimento della procedura di concordato, sia sotto il profilo della consulenza ed assistenza del debitore nella predisposizione del piano e della proposta concordataria di cui si intende chiedere l’omologazione, sia per l’attestazione prescritta dall’art. 161, comma 3, L.F. Nessuna autorizzazione è, pertanto, dovuta, ai sensi dell’art. 161 co. 7 L.F., anche sotto il profilo della “urgenza” che ivi connota gli atti di straordinaria amministrazione, a conferma che essa non può riguardare atti normativamente previsti per l’ordinario iter concordatario, salvo che essi, per una sproporzionata incidenza sul patrimonio del debitore, finiscano per inciderne oltremisura l’integrità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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