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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8631 - pubb. 11/03/2013.

Concordato con riserva, sospensione dei contratti di anticipazione bancaria e ordine agli istituti di credito di consegnare alla ricorrente le somme versate sui conti


Tribunale di Piacenza, 01 Marzo 2013. Pres., est. Marina Marchetti.

Concordato preventivo con riserva - Ricorso finalizzato al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis L.F. - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione ex articolo 169 bis L.F. - Sospensione dei contratti di anticipazione di crediti su fatture e Ri.Ba. - Ordine agli istituti di credito di mettere a disposizione della ricorrente le somme versate dai clienti.


In seguito alla presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva finalizzato al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, L.F., può essere disposta la sospensione dei contratti di anticipazione di crediti su fatture e Ri.Ba. ed è altresì possibile ordinare agli istituti di credito di mettere a disposizione della ricorrente tutte le somme versate dai clienti in pagamento degli importi anticipati. Detto provvedimento consente, infatti, di evitare il pregiudizio che deriverebbe alla collettività dei creditori dal compimento di atti che potrebbero essere resi inefficaci da azioni esercitabili nell'ambito di una futura eventuale procedura di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Santangelo


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