Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8628 - pubb. 11/03/2013

Nuova formulazione dell'articolo 250 c.c., riconoscimento del figlio da parte del genitore infrasedicenne e competenza del Giudice Tutelare

Tribunale Catanzaro, 05 Marzo 2013. Est. Maria Pia De Lorenzo.


Riconoscimento del figlio da parte del genitore infrasedicenne – Legge 219/2012 – Autorizzazione del giudice – Competenza – Giudice tutelare.



La legge 219/2012, modificando l’art. 250 c.c., ha ammesso il riconoscimento del figlio da parte del genitore infrasedicenne, sotto condizione dell’autorizzazione del giudice. Nel silenzio della legge, l’autorizzazione deve ritenersi demandata alla competenza del Giudice Tutelare. In primo luogo, la legge ha attribuito al Giudice Tutelare il potere di accertamento della capacità naturale degli individui, al fine di verificarne l’idoneità al compimento di determinati atti. Inoltre, in questo senso, depone la particolare snellezza e deformalizzazione dei procedimenti di competenza del Giudice Tutelare, che assicurano di norma una particolare celerità nella decisione e si presentano, pertanto, del tutto idonei alle esigenze di speditezza che simili casi richiedono. Per la competenza del giudice tutelare depone anche la circostanza che il provvedimento nel caso di specie richiesto all’Autorità Giudiziaria non risolve una questione contenziosa ma ha la funzione, in quanto autorizzatorio, di rimuovere un limite posto dall’ordinamento nei confronti di un soggetto superando, attraverso l’accertamento in concreto, la presunzione di incapacità ritenuta dal legislatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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