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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8606 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Terni, 26 Febbraio 2013. .

Concordato preventivo con riserva - Rifiuto del termine richiesto dal debitore - Situazioni di particolare gravità con implicazioni di carattere penale.


A fronte di una domanda di concordato preventivo con riserva ex articolo 161, comma 7, L.Fall., il tribunale può rifiutare la concessione del termine qualora emergano situazioni di particolare gravità, specie con evidenti implicazioni di carattere penale; non a caso il quinto comma dell'articolo 161 citato prevede (anche con riferimento al ricorso di cui al sesto comma), accanto alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, anche la sua comunicazione al pubblico ministero, evidentemente in vista di una eventuale richiesta di fallimento ex art. 7 L.Fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)