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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8569 - pubb. 25/02/2013.

Accertamento del passivo, data certa quale fatto impeditivo, eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice


Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Febbraio 2013. Est. Piccininni.

Scritture contabili - Efficacia probatoria di cui all'articolo 2710 c.c. - Applicabilità al curatore fallimentare - Esclusione.

Accertamento del passivo - Domanda di ammissione proposta dal creditore - Posizione del curatore quale soggetto terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito.

Accertamento del passivo - Domanda di ammissione proposta dal creditore - Data certa della scrittura privata - Fatto costitutivo del credito - Esclusione - Natura di semplice fatto impeditivo.

Procedimento civile - Eccezione in senso stretto - Natura eccezionale.

Accertamento del passivo - Data certa - Eccezione in senso lato rilevabile del giudice in mancanza di specifico rilievo del curatore.


Il regime probatorio delineato dall'articolo 2710 c.c., in ordine all'efficacia probatoria attribuibile ai libri contabili bollati, vidimati e regolarmente tenuti, opera soltanto fra imprenditori in relazione a rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; ne consegue che la disciplina probatoria in questione non è inapplicabile nei confronti del curatore al quale, una volta escluso che la sua posizione sia quella di chi succede in un rapporto già facente capo al fallito, è attribuibile esclusivamente la funzione di semplice gestore del patrimonio di quest'ultimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini della deliberazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento proposta dal creditore, il curatore, il quale non sia successore del fallito e non abbia preso parte al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria, deve essere considerato terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito, con la conseguenza che, in sede di verifica dei crediti, in ordine alla determinazione della data certa di scritture private, trova piena applicazione il primo comma dell'articolo 2704 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo, l'elemento della data certa di una scrittura privata non integra un fatto costitutivo del credito, con la conseguenza che l'onere probatorio incombente sul creditore istante può ritenersi soddisfatto con la produzione della documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata, mentre l'eventuale mancanza di data certa di detta documentazione costituisce un semplice fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fatto valere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’eccezione in senso stretto, la quale si sostanzia in un contro diritto contrapposto al fatto costitutivo invocato dall'attore e la cui rilevazione è subordinata alla espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ha carattere eccezionale ed è limitata alle ipotesi nelle quali la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all'interessato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancanza di data certa, la quale costituisce non un elemento costitutivo del credito, ma un semplice fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa creditoria, costituisce eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice anche in mancanza di specifica eccezione del curatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Annapaola Tonelli


Massimario, art. 31 l. fall.

Massimario, art. 93 l. fall.

Massimario, art. 95 l. fall.


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