Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8531 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Monza, 21 Gennaio 2013. Est. Buratti.


Concordato preventivo con riserva - Scioglimento e sospensione dei contratti - Disclosure - Necessità e contenuto - Scioglimento finalizzato alla migliore valorizzazione dei rapporti aziendali a vantaggio di tutti i creditori.



Fermo restando che la richiesta di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso di esecuzione contenuta della domanda di concordato con riserva deve essere accompagnata da una disclosure circa la tipologia di proposta di concordato che si intende perseguire, con particolare riferimento alla ipotesi di scioglimento, va osservato che il sacrificio imposto alla controparte contrattuale si giustifica solo nel caso in cui la prosecuzione dei contratti risulti di ostacolo al perseguimento della soluzione concordataria e, quindi, alla migliore valorizzazione, a vantaggio di tutti i creditori, dei beni e dei rapporti aziendali, valorizzazione che si realizza anche attraverso il contenimento dell'onerosità conseguente al mantenimento di rapporti negoziali divenuti superflui o comunque non più rispondenti alle necessità del nuovo piano industriale o della liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato