Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8521 - pubb. 18/02/2013

Danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica, onere della prova e danno esistenziale

Cassazione civile, sez. III, 12 Febbraio 2013, n. 3290. Est. Cirillo.


Danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica – Risarcibilità – Onere della prova – A carico del danneggiato.

Danno esistenziale – Risarcibilità – Esclusione.



L’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e deve, perciò, essere accertato in concreto; a tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. Occorre, in altre parole, la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel nostro ordinamento non esiste l'autonoma categoria del danno "esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi che scaturiscono dalla lesione di interessi di rango costituzionale della persona, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod.civ.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale