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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8443 - pubb. 04/02/2013.

Ricorso per cassazione contro il provvedimento di omologa del tribunale e divieto di cumulo delle funzioni di commissario giudiziale e commissario liquidatore


Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2013, n. 1237. Est. Di Palma.

Concordato preventivo - Provvedimento di omologazione - Reclamo alla corte d'appello contro il provvedimento che respinge l'omologa o che la accolga in presenza di opposizioni - Mancanza di opposizioni - Ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost..

Concordato preventivo con cessione dei beni - Nomina del commissario liquidatore - Conflitto di interessi con la funzione di commissario giudiziale - Sussistenza.


Nei confronti del provvedimento che omologa il concordato preventivo, può proporsi reclamo alla corte d'appello allorché l'omologazione sia respinta, ovvero sia accolta nonostante la presenza di opposizioni; mentre, se nessun creditore abbia proposto opposizione, deve ritenersi esperibile il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori rispetto ai quali determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nomina a liquidatore della persona del già nominato commissario giudiziale collide con il requisito (di cui al combinato disposto degli articoli 182, comma 2, e 28, comma 2, legge fallimentare) che il liquidatore sia immune da conflitti di interessi, anche potenziali, situazione, questa, che si verifica, invece, nel caso in cui nella persona del liquidatore si cumulino la funzione gestoria e quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato di cui all'articolo 185, comma 1, legge fallimentare. (Nel caso di specie, la Corte ha cassato, senza rinvio ai sensi dell'articolo 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., il provvedimento di omologa pronunciato dal Tribunale nella sola parte in cui nominava quale liquidatore giudiziale della società ammessa al concordato colui era stato nominato commissario giudiziale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Alberto Caltabiano


Massimario, art. 18 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.

Massimario, art. 185 l. fall.

Massimario, art. 360 c.p.c.

Massimario, art. 382 c.p.c.


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