ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8410 - pubb. 28/01/2013.

Procedimenti cautelari, reclamo, onere del ricorrente di verificare l'esito del ricorso e improcedibilità per omessa notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza


Tribunale di Catania, 27 Dicembre 2012. Est. Bonifacio.

Procedimenti cautelari – Reclamo – Mancata notifica alle controparti nel termine assegnato – Mancata comparizione del reclamante all’udienza di comparizione – Onere della cancelleria di comunicare il decreto di fissazione dell’udienza – Esclusione – Improcedibilità del reclamo – Rimessione in termini – Esclusione – Improcedibilità del reclamo principale – Conseguente inefficacia del reclamo incidentale tardive.


Nei procedimenti di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. il ricorrente è tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso, della data dell’udienza di comparizione fissata dal giudice e del termine che gli è stato assegnato per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)

Ove il reclamante non provveda alla notifica alle controparti del reclamo e del decreto col quale è stata fissata l’udienza di comparizione, il reclamo deve essere dichiarato improcedibile. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)

Non sussiste un onere della cancelleria di dare comunicazione al reclamante del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e del termine assegnatogli per la notifica alle controparti; conseguentemente tale circostanza non può essere addotta per chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c.. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)

La declaratoria di improcedibilità del reclamo principale impone di dichiarare inefficace anche l’eventuale reclamo incidentale tardivo in applicazione dell’art. 334 c.p.c.. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Salvatore Nicolosi


Massimario, art. 153 c.p.c.

Massimario, art. 334 c.p.c.

Massimario, art. 669terdecies c.p.c.


Il testo integrale