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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8408 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Gennaio 2013. Est. Piccininni.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Giudizio di fattibilità esercitabili dal giudice - Correttezza della indicazione della misura della percentuale offerta ai creditori - Esclusione impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli che ne impediscono la liquidazione o ne alterino il valore.


Nel concordato preventivo con cessione dei beni, non rientra nell'ambito del giudizio di fattibilità esercitabile dal giudice un sindacato sull'aspetto pratico ed economico della proposta e, quindi, sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta ai creditori. In questo tipo di concordato, infatti, la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione ed essendo al contrario sufficiente l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscono la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, fatta ovviamente salva la possibilità che il debitore assuma una specifica obbligazione in tal senso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)